DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-12.

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Art. 13.
(Atti persecutori).

      1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.
      La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
      Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

Artt. 14-17.

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Art. 18.
(Delitti motivati da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere).

      1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

          b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

          c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

      2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
      3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».
      4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,».

Artt. 19-22.

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